riduzione volontaria di perdite inferiori al terzo
Not. Vincenzo Spadola
26.11.2001
L'assemblea di Srl intende ripianare perdite inferiori a un terzo del capitale sociale.
Faccio presente
agli amministratori che:
1. è vero che il
ripianamento in questione non è tra quelli previsti dall’art. 2446,c.c.;
2. è anche vero che
tale ripianamento si effettua pur sempre mediante una riduzione del capitale,
seppure facoltativa;
3. non esiste una
norma che disciplini in generale il procedimento di riduzione del capitale;
4. non resta che
affidarsi alle norme esistenti, artt. 2445 e 2446, c.c., principalmente
quest'ultimo stante l'identità di presupposto, l'esistenza cioè di perdite; nel
primo caso gli amministratori devono indicare "ragioni e modalità della
riduzione"; nel secondo devono sottoporre all'assemblea "una relazione
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale";
5. volendone trarre
un principio, si evince un obbligo da parte degli amministratori di
informazione nei confronti dell'assemblea.
Possono gli
amministratori adempiere tale obbligo mediante il deposito del bilancio dal
quale emergono le perdite (bilancio riferito
all'esercizio 2000) e illustrazione delle perdite e dei rimedi in assemblea, che
detto per inciso sarà totalitaria o devono attenersi alle prescrizioni dell'art.
2446 (situazione patrimoniale, relazione e osservazioni dei sindaci, con
relativo deposito)?
Maurizio Citrolo
26.11.2001
La questione è trattata da Nobili e
Spolidoro nel Trattato delle S.p.A. UTET, volume sesto, pgg. 335 sgg., secondo
cui:
1.
E' pacifico che la società possa
ridurre il capitale in presenza di perdite inferiori al terzo.
2. Non trova applicazione
l'art. 2445, che si riferisce ad una riduzione di capitale effettiva e non solo
contabile quale quella in esame, nè i creditori potranno fare opposizione.
3. Non trovano
applicazione quelle norme contenute nell'art. 2446, che presuppongono l'esistenza
di un obbligo a carico degli amministratori: non vi è naturalmente obbligo di
convocare l'assemblea senza indugio, non si devono predisporre e depositare
relazioni degli amministratori e dei sindaci.
4. Se la perdita non
risulta dal bilancio di esercizio, occorre predisporre ed approvare un bilancio
redatto con gli stessi principi (la perdita deve essere accertata, altrimenti
mancherebbe il presupposto per deliberare).
5. La riduzione può
essere deliberata sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio "anche se
non recente, purchè non sia superato da un bilancio successivo e purchè la
perdita non sia in seguito diminuita oppure aumentata ad oltre un terzo del
capitale sociale".
Ho riportato qui
il testo di Nobili e Spolidoro, ed è (l’ultimo) l'unico aspetto sul quale non
concordo, sembrandomi che i criteri di accertamento della perdita debbano
essere i medesimi utilizzati in tutte le ipotesi, e che quindi la situazione
patrimoniale debba essere aggiornata in conformità a quanto ritenuto
nell'ipotesi di riduzione obbligatoria.