riduzione volontaria di perdite inferiori al terzo



Not. Vincenzo Spadola

vspadola@notariato.it

26.11.2001


L'assemblea di Srl intende ripianare perdite inferiori a un terzo del capitale sociale.

Faccio presente agli amministratori  che:

1.      è vero che il ripianamento in questione non è tra quelli previsti dall’art. 2446,c.c.;

2.      è anche vero che tale ripianamento si effettua pur sempre mediante una riduzione del capitale, seppure facoltativa;

3.      non esiste una norma che disciplini in generale il procedimento di riduzione del capitale;

4.      non resta che affidarsi alle norme esistenti, artt. 2445 e 2446, c.c., principalmente quest'ultimo stante l'identità di presupposto, l'esistenza cioè di perdite; nel primo caso gli amministratori devono indicare "ragioni e modalità della riduzione"; nel secondo devono sottoporre all'assemblea "una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale";

5.      volendone trarre un principio, si evince un obbligo da parte degli amministratori di informazione nei confronti dell'assemblea.

Possono gli amministratori adempiere tale obbligo mediante il deposito del bilancio dal quale emergono le perdite (bilancio riferito
all'esercizio 2000) e illustrazione delle perdite e dei rimedi in assemblea, che detto per inciso sarà totalitaria o devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 2446 (situazione patrimoniale, relazione e osservazioni dei sindaci, con relativo deposito)?





 

Maurizio Citrolo

mcitrolo@notariato.it

26.11.2001

 

La questione è trattata da Nobili e Spolidoro nel Trattato delle S.p.A. UTET, volume sesto, pgg. 335 sgg., secondo cui:

1.      E' pacifico che la società possa ridurre il capitale in presenza di perdite inferiori al terzo.

2.      Non trova applicazione l'art. 2445, che si riferisce ad una riduzione di capitale effettiva e non solo contabile quale quella in esame, nè i creditori potranno fare opposizione.

3.      Non trovano applicazione quelle norme contenute nell'art. 2446, che presuppongono l'esistenza di un obbligo a carico degli amministratori: non vi è naturalmente obbligo di convocare l'assemblea senza indugio, non si devono predisporre e depositare relazioni degli amministratori e dei sindaci.

4.      Se la perdita non risulta dal bilancio di esercizio, occorre predisporre ed approvare un bilancio redatto con gli stessi principi (la perdita deve essere accertata, altrimenti mancherebbe il presupposto per deliberare).

5.      La riduzione può essere deliberata sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio "anche se non recente, purchè non sia superato da un bilancio successivo e purchè la perdita non sia in seguito diminuita oppure aumentata ad oltre un terzo del capitale sociale".

 

Ho riportato qui il testo di Nobili e Spolidoro, ed è (l’ultimo) l'unico aspetto sul quale non concordo, sembrandomi che i criteri di accertamento della perdita debbano essere i medesimi utilizzati in tutte le ipotesi, e che quindi la situazione patrimoniale debba essere aggiornata in conformità a quanto ritenuto nell'ipotesi di riduzione obbligatoria.